La semplice indicizzazione di una pagina web non rende automaticamente il motore di ricerca responsabile dei dati personali contenuti in quella pagina. È questo il punto centrale dell’orientamento espresso dall’avvocato della Corte di Giustizia Europea, chiamato a esaminare una vecchia controversia tra la Spagna e Google.
La vicenda riguarda un nome comparso online all’interno di due annunci relativi ad aste legate a procedure fallimentari. Il contenuto era stato pubblicato inizialmente da un giornale spagnolo nel 1998 e, successivamente, era finito anche sul web. La persona citata negli annunci, però, si è rivolta all’editore soltanto dopo alcuni anni, chiedendo la rimozione del testo. Una richiesta che, secondo quanto riportato, non è stata accolta.
Il caso ha quindi portato a interrogarsi sul ruolo di Google: il motore di ricerca è responsabile per il fatto di rendere rintracciabile una pagina che contiene dati personali oppure la responsabilità rimane in capo a chi quei dati li ha pubblicati?
La pubblicazione del dato e l’indicizzazione sono due operazioni diverse
Il nodo della controversia nasce dalla necessità di distinguere due momenti differenti. Da una parte c’è la pubblicazione originale dell’informazione, effettuata dal giornale che aveva diffuso gli annunci d’asta. Dall’altra c’è l’attività del motore di ricerca, che consente agli utenti di trovare una pagina già presente online attraverso una ricerca.
Questa distinzione è importante perché la presenza di un contenuto nei risultati di ricerca non significa necessariamente che Google abbia creato, scritto o deciso di pubblicare quel contenuto. Il motore di ricerca rende reperibile una pagina, ma il testo e i dati personali in essa contenuti provengono dall’editore che li ha messi online.
Nel caso esaminato, il fatto che il nome della persona fosse rintracciabile tramite Google non avrebbe quindi modificato l’origine dell’informazione. Il dato era stato inserito nel materiale pubblicato dal giornale e non prodotto dal motore di ricerca.
Perché la responsabilità viene ricondotta all’editore
Secondo l’avvocato della Corte di Giustizia Europea, è la persona o l’entità rappresentata a determinare le finalità e gli strumenti con cui i dati personali vengono diffusi. Applicato alla vicenda, questo principio porta a individuare nel soggetto che ha pubblicato gli annunci il responsabile della scelta di rendere disponibili quelle informazioni.
La decisione di pubblicare il nome, il contesto dell’annuncio e la permanenza del contenuto online appartengono infatti all’editore. Google, invece, interviene in un momento successivo, attraverso la propria attività di indicizzazione. La differenza non è soltanto tecnica: stabilisce chi ha il controllo sull’operazione con cui il dato viene inizialmente divulgato.
La richiesta avanzata dalla persona coinvolta era stata rivolta direttamente al giornale, con l’obiettivo di eliminare il testo. Il fatto che l’editore non abbia potuto o voluto rimuoverlo ha mantenuto aperta la questione, spostando poi l’attenzione sul ruolo svolto dal motore di ricerca nel rendere la pagina facilmente individuabile.
Che cosa significa per le pagine presenti nei risultati di ricerca
L’orientamento descritto ridimensiona l’idea secondo cui il motore di ricerca sarebbe automaticamente responsabile di ogni informazione personale visualizzata nei suoi risultati. L’indicizzazione può aumentare la visibilità di un contenuto, ma non coincide con la sua pubblicazione originale.
Questo non significa che la presenza di un dato personale nei risultati sia irrilevante. La ricerca condotta dall’utente può portare rapidamente a una pagina che contiene il nome della persona e informazioni riferite a una procedura fallimentare. Tuttavia, per stabilire chi debba rispondere della diffusione del dato, diventa decisivo individuare il soggetto che ne ha stabilito l’inserimento e la pubblicazione.
La vicenda mostra quindi come il problema non riguardi soltanto i motori di ricerca. La gestione dei dati personali coinvolge anche editori e soggetti che decidono quali informazioni pubblicare, in quale forma e attraverso quali strumenti renderle disponibili sul web.
Una controversia iniziata nel 1998
Il caso affonda le proprie origini nel 1998, quando il giornale spagnolo pubblicò i due annunci d’asta collegati a fallimenti. All’epoca il contenuto era legato alla normale attività editoriale del quotidiano, ma la sua successiva disponibilità online ha fatto emergere nuove questioni sulla reperibilità dei dati personali.
Soltanto dopo alcuni anni la persona citata negli annunci ha chiesto spiegazioni all’editore e ha domandato la cancellazione del testo. La mancata rimozione ha contribuito a portare la controversia davanti alle istituzioni europee, fino all’intervento dell’avvocato della Corte di Giustizia Europea.
La questione viene indicata come finalmente definita, almeno sul piano dell’orientamento espresso: la responsabilità per la pubblicazione dei dati personali non ricade automaticamente su Google quando il motore di ricerca si limita a indicizzare una pagina realizzata da un altro soggetto. Il punto decisivo rimane la scelta iniziale di pubblicare quelle informazioni e il controllo sulle finalità e sugli strumenti della loro diffusione.